PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia
di Civitavecchia).

      È istituita la provincia di Civitavecchia, con capoluogo Civitavecchia.

Art. 2.
(Comuni della provincia di Civitavecchia).

      1. La circoscrizione della provincia di Civitavecchia, è composta dai seguenti comuni: Civitavecchia, Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Art. 3.
(Definizione dei territori rispetto alla provincia di Roma e alla provincia di Viterbo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i territori dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella e Tolfa cessano di fare parte della provincia di Roma e all'area metropolitana di Roma.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di Montalto di Castro, Monteromano e Tarquinia cessano di fare parte della provincia di Viterbo.

Art. 4.

      1. Le province di Roma e di Viterbo, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie

 

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dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del rispettivo patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della rispettiva giunta, in proporzione sia ai territori sia alle popolazioni trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Civitavecchia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso di rinnovo anticipato degli organi delle province di Roma e di Viterbo.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Civitavecchia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma, di Viterbo e Civitavecchia ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Civitavecchia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Roma e di Viterbo e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Civitavecchia.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed uffici della

 

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provincia di Civitavecchia a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.